Sez. T, Ordinanza n. 2429 del 05/02/2026 (Rv. 678023-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Sentenza che dispone la divisione rimettendo in istruttoria per la vendita del bene - Imposta proporzionale - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
La sentenza dell'autorità giudiziaria che si limita a escludere l'opportunità di differire la divisione e rimette in istruttoria per procedere alla vendita dell'immobile in comunione, senza definire in alcun modo il giudizio, è soggetta all'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale, in quanto non determina alcun trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 8 lett. D, Cod. Proc. Civ. art. 788
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)