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Sez. T, Ordinanza n. 2429 del 05/02/2026 (Rv. 678023-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Sentenza che dispone la divisione rimettendo in istruttoria per la vendita del bene - Imposta proporzionale - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678023-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

La sentenza dell'autorità giudiziaria che si limita a escludere l'opportunità di differire la divisione e rimette in istruttoria per procedere alla vendita dell'immobile in comunione, senza definire in alcun modo il giudizio, è soggetta all'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale, in quanto non determina alcun trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 8 lett. D, Cod. Proc. Civ. art. 788

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)