Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3532 del 14/02/2014 (Rv. 629433 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - DIVISIONI - COMUNIONI DERIVANTI DA DIVERSE SUCCESSIONI A CAUSA DI MORTE | Divisione ereditaria per sentenza - Imposta di registro - Solidarietà passiva tra i condividenti - Fondamento - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - DIVISIONI - COMUNIONI DERIVANTI DA DIVERSE SUCCESSIONI A CAUSA DI MORTE
Qualora lo scioglimento della comunione ereditaria avvenga per sentenza, e non per negozio, l'imposta di registro, quale costo per la fruizione del servizio pubblico dell'amministrazione della giustizia, è a carico di tutte le parti del giudizio di divisione, sicché il condividente, assegnatario del compendio, che abbia pagato l'intera imposta ha diritto di regresso nei confronti degli altri condividenti, debitori solidali verso il fisco.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 34, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 11, Cod. Civ. art. 1299
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)