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Sez. L, Sentenza n. 12445 del 25/05/2006 (Rv. 589226 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Obbligo del datore di lavoro non solo di adottare idonee misure protettive ma anche di vigilare sull'uso di tali misure da parte dei dipendenti - Sussistenza - Conseguenze - Condotta colposa del lavoratore - Esclusione della responsabilità del datore di lavoro - Idoneità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589226-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

In tema di tutela delle condizioni di lavoro del lavoratore subordinato, il datore di lavoro è responsabile dei danni subiti dal proprio dipendente non solo quando ometta di adottare idonee misure protettive, ma anche quando ometta di controllare e vigilare che di tali misure sia fatto effettivamente uso anche da parte dello stesso dipendente, con la conseguenza che si può configurare un esonero totale di responsabilità, per lo stesso datore di lavoro, solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità e dell'assoluta imprevedibilità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, sul presupposto dell'avvenuto accertamento che i fatti mobbizzanti posti in essere dal legale rappresentante dell'associazione datrice di lavoro avevano prodotto alla lavoratrice conseguenze sul piano morale e psico-fisico, aveva escluso la responsabilità della datrice di lavoro, senza però adeguatamente motivare sull'assolvimento dell'onere incombentele circa la prova liberatoria relativa all'adozione di ogni misura idonea a prevenire l'evento dannoso, non potendosi ritenere conferente in proposito la mera valutazione dell'iniziativa della stessa associazione di deferire al collegio dei probiviri il responsabile dei fatti "mobbizzanti", invero volta alla repressione e non già alla prevenzione dei fatti medesimi che avevano prodotto il danno a carico della dipendente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)