Sez. L, Sentenza n. 9304 del 26/06/2002 (Rv. 555359 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Danno subito dal prestatore di lavoro all'interno del luogo di lavoro - Comportamento del dipendente del tutto estraneo alla prestazione lavorativa ed imprevedibile - Responsabilità del datore di lavoro - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
Ancorché il datore di lavoro sia responsabile ex art. 2087 cod. civ. dell'infortunio occorso al lavoratore nel luogo ed in costanza di lavoro non solo quando ometta di adottare le idonee misure protettive ma anche quando ometta esclusivamente di controllare e vigilare che di tali misure sia fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non sussiste alcuna responsabilità del datore di lavoro nel caso in cui l'infortunio sia provocato da un comportamento del dipendente del tutto imprevedibile ed estraneo alla stessa prestazione lavorativa, non sussistendo un obbligo generale del datore di lavoro di sorveglianza dei dipendenti affinché non compiano atti inconsulti potenzialmente lesivi della propria e dell'altrui incolumità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)