Sez. 3, Sentenza n. 7319 del 05/07/1993 (Rv. 483006 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Interesse ad appellare | Mancanza per effetto di proposizione di una domanda nuova - Esclusione.
Impugnazioni civili - Appello - Interesse ad appellare
L'interesse ad agire ed a resistere in giudizio va accertato con riferimento al risultato utile che il soggetto intende conseguire attraverso il processo, prescindendo da ogni esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità sotto altri e diversi profili della domanda. Non assume perciò rilevanza ai fini dell'interesse a resistere all'appello, la proposizione da parte dell'appellato di una domanda inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ. in quanto nuova.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)