Sez. 1, Sentenza n. 12402 del 10/12/1998 (Rv. 521487 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE | Coniuge divorziato - Domanda di pagamento di ratei dell'assegno divorzile non corrisposti durante il periodo estivo - Introduzione dinanzi al giudice di pace - Conseguenze - Improponibilità della domanda per difetto di interesse.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE
La domanda rivolta al giudice di pace per la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro (nella specie, ratei di assegno divorzile non corrisposti durante il periodo estivo dal coniuge obbligato sul presupposto che il minore affidato al coniuge istante aveva trascorso il periodo con il coniuge poi inadempiente) sulla base di un titolo giudiziale già esistente, quale una sentenza che, in sede di divorzio, abbia già condannato il coniuge (successivamente convenuto dinanzi alla predetta autorità giudiziaria) al versamento di un assegno mensile per il mantenimento del figlio deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse, ex art. 100, 382 comma terzo cod. proc. civ., poiché la situazione giuridica fatta valere, avendo già trovata esaustiva tutela nella sentenza di divorzio, non consente il conseguimento di alcun ulteriore utile risultato rispetto alla lesione denunziata (da far valere, se del caso, in via esecutiva).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)