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Sez. 1, Sentenza n. 22350 del 26/11/2004 (Rv. 578139 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - PROCEDIMENTO | Provvedimento conclusivo - Natura di sentenza (a seguito della riforma introdotta della legge n. 149 del 2001) - Conseguenze - Decisione della Corte d'Appello in sede di gravame - Ricorso ordinario per cassazione "ex" art. 360 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2004-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578139-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - PROCEDIMENTO

Il provvedimento di adozione dei minorenni in casi particolari, in virtù della novellazione dell'art. 313 cod. civ., da parte dell'art. 30 legge n. 149 del 2001, richiamato dall'art. 56 legge n. 184 del 1983, ha forma e natura di sentenza e, conseguentemente, se emesso in sede di gravame dalla corte d'appello, sezione per i minorenni, è impugnabile con il ricorso ordinario per cassazione, per tutti i motivi di cui all'art. 360 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 313, Legge 28/03/2001 num. 149 art. 30, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)