Sez. 1, Sentenza n. 15485 del 16/10/2003 (Rv. 567478 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - PROCEDIMENTO | Provvedimento terminativo - Sentenza (a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 149 del 2001) e non più decreto - Conseguenze - Decisione della Corte d'Appello, sez. min., in sede di gravame - Ricorso in Cassazione "ex" art. 360 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - PROCEDIMENTO
Con riferimento all'adozione in casi particolari, il relativo provvedimento assume - a seguito delle modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 apportate dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 - la forma della sentenza, e non più del decreto (stante la modifica, ad opera dell'art. 30 della legge n. 149 del 2001, dell'art. 313 cod. civ., dettato per l'adozione di maggiore di età, ma richiamato dall'art. 56 della legge n. 184 del 1983); ne consegue che, avverso tale provvedimento, emesso in sede di gravame dalla corte d'appello, sezione per i minorenni, è ora ammissibile il ricorso ordinario per cassazione, per tutti i motivi di cui all'art. 360 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 56 CORTE COST., Cod. Civ. art. 313, Legge 28/03/2001 num. 149 art. 30, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)