Sez. L, Sentenza n. 10191 del 01/10/1991 (Rv. 474049 - 01)
Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Rivalsa dell'ente assicuratore | Azione di regresso dell'INAIL - Prescrizione - Decorrenza.
Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Rivalsa dell'ente assicuratore
In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la prescrizione (triennale), ex art. 112, ultimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, dell'azione di regresso, esercitabile dall'INAIL ai sensi dell'art. 11, primo comma, dello stesso d.p.r., decorre dal giorno in cui sia divenuta irrevocabile la sentenza penale sul fatto reato, la quale esaurisce la pendenza del giudizio penale nei confronti di qualunque interessato, ancorché rimasto estraneo a tale giudizio.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)