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Sez. L, Sentenza n. 12185 del 25/11/1995 (Rv. 494806 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Azione di regresso contro le persone civilmente responsabili - Decadenza - Esclusione - Prescrizione ex art. 112, quinto comma, d.P.R. n. 1124 del 1965 - Configurabilità - Decorrenza - Data di conclusione del giudizio penale - Mancata partecipazione dell'I.N.A.I.L. al giudizio - Sentenza di assoluzione non opponibile ex sentenza Corte cost. n. 102 del 1981 - Decorrenza anteriore - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494806-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE

A norma dell'art. 112, quinto comma, del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (d.p.r. n. 1124 del 1965), secondo cui l'azione di regresso dell'istituto assicuratore contro le persone civilmente responsabili del fatto da cui l'infortunio è derivato "si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile", detta azione di regresso è soggetta non a decadenza ma a prescrizione, e quest'ultima comincia a decorrere dalla conclusione del giudizio penale, benché l'INAIL, in caso di sua mancata partecipazione allo stesso giudizio, possa esercitare in sede civile il diritto di regresso anche (come nella specie) in caso di pronuncia di sentenza di assoluzione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale 19 giugno 1981 n. 102. Infatti questa pronuncia - dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 del citato testo unico - non ha inciso sull'art. 112, rispetto a cui neanche si è verificata un'incompatibilità con norma successiva che renda configurabile un'abrogazione tacita.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)