Sez. 1, Sentenza n. 3192 del 06/12/1960 (Rv. 880941 - 01)
FIDEIUSSIONE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA CONTRO IL FIDEIUSSORE - TERMINE DI DECADENZA - RINUNCIA DEL FIDEIUSSORE - AZIONE DI REGRESSO - PROPONIBILITÀ - OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - TACITA RINNOVAZIONE DEL CONTRATTO - APPROVAZIONE SPECIFICA PER ISCRITTO DELLA CLAUSOLA - ESTREMI
FIDEIUSSIONE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA CONTRO IL FIDEIUSSORE - TERMINE DI DECADENZA - RINUNCIA DEL FIDEIUSSORE - AZIONE DI REGRESSO - PROPONIBILITÀ - OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - TACITA RINNOVAZIONE DEL CONTRATTO - APPROVAZIONE SPECIFICA PER ISCRITTO DELLA CLAUSOLA - ESTREMI
Il fideiussore che abbia pagato il debito pur non essendovi più obbligato per la verificatasi decadenza di cui all'art. 1957 cod.civ., da lui non eccepita, è ugualmente surrogato nei diritti del creditore contro il debitore e può esercitare l'Azione di regresso contro questo ultimo. Le clausole che stabiliscono la tacita proroga o rinnovazione del contratto, sono soggette all'approvazione specifica per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 cod.civ., solo se sancite a carico del contraente che non ha predisposto le condizioni generali del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)