Sez. 3, Sentenza n. 6649 del 09/05/2002 (Rv. 554260 - 01)
FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA FIDEJUSSORE E DEBITORE PRINCIPALE - REGRESSO CONTRO GLI ALTRI FIDEJUSSORI | Decadenza ex art. 1957 cod. civ. - Rinuncia del fideiussore - Azione di regresso - Proponibilità nei confronti degli altri fideiussori - Esclusione - Art. 1310, terzo comma, secondo periodo, cod. civ. - Applicabilità.
FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA FIDEJUSSORE E DEBITORE PRINCIPALE - REGRESSO CONTRO GLI ALTRI FIDEJUSSORI
In materia di fideiussione, al regresso tra fideiussori ai sensi dell'art. 1954 cod. civ. e con riferimento all'estinzione della fideiussione per decadenza del creditore prevista dall'art. 1957 cod. civ. si applica il principio, dettato in tema di prescrizione, di cui all'art. 1310, terzo comma, secondo periodo, cod. civ. secondo cui il condebitore che rinunzia ad avvalersi degli effetti che da questa derivano in suo favore non ha regresso nei confronti degli altri debitori liberati in conseguenza della medesima; pertanto, il fideiussore che abbia pagato il debito pur non essendovi più tenuto per la verificatasi decadenza ex art. 1957 cod. civ., da lui non eccepita, non ha regresso nei confronti degli altri fideiussori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1954, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1310 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)