Sez. 1 - , Sentenza n. 2459 del 03/02/2021 (Rv. 660384 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Trattenimento presso il CIE - Riesame o Proroga - Rito camerale - Fissazione udienza - Necessità - Esclusione - Condizioni.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Il giudice di Pace può decidere sull'istanza di riesame del trattenimento o della sua proroga - che lo straniero, in mancanza di apposita disciplina nazionale, ha diritto di introdurre nelle forme del rito camerale ex art. 737 c.p.c. in ogni tempo, ai sensi dell'art. 15 della Direttiva n. 2008/115/CE, norma self-executing, con le garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio previste dalla Costituzione e dalla normativa sovranazionale - senza fissare l'udienza di comparizione delle parti, solo ove, con provvedimento adeguatamente motivato, dia atto della superfluità dell'incombente, alla luce dell'istruttoria già compiuta, e conceda alle parti un termine per il deposito di memorie scritte, onde consentire alle stesse la piena esplicazione del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115 art. 15, Decreto Legisl. 27/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 13, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)