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Sez. 1 - , Ordinanza n. 27076 del 23/10/2019 (Rv. 655768 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Proroga del trattenimento presso il CIE - Richiesta di riesame - Ammissibilità ex art. 15 della direttiva 2008/115/CE - Conseguenze - Garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio - Procedimento ex art. 737 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655768-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Lo straniero cui sia stata prorogata la misura del trattenimento presso un centro di identificazione e di espulsione (CIE) ha diritto al riesame del provvedimento di proroga ai sensi dell'art. 15 della direttiva n. 2008/115/CE, norma "self-executing" direttamente applicabile nell'ordinamento interno; il riesame deve effettuarsi con le garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio previste dalla Costituzione e della normativa sovranazionale, assicurate, in mancanza di espressa disciplina e tenuto conto dell'esigenza di celerità della decisione, dalle forme del rito camerale ex art. 737 ss. c.p.c., già previsto per la convalida del trattenimento, idoneo a garantire il contraddittorio anche qualora non venga fissata l'udienza, essendo in tal caso le parti comunque ammesse a depositare memorie scritte.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Costituzione art. 13, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115 art. 15, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 47, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 48, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)