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Sez. L, Sentenza n. 5328 del 04/12/1989 (Rv. 464457 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) - IN GENERE - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - AZIENDE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE CON DIPENDENTI IMPIEGATI NEI TERRITORI DEL MEZZOGIORNO - SGRAVIO NELLA MISURA DEL DIECI PER CENTO DELLA RETRIBUZIONE ASSOGGETTATA ALLA CONTRIBUZIONE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONDIZIONE - EFFETTIVO ASSOGGETTAMENTO DELLE RETRIBUZIONI A DETTA CONTRIBUZIONE PER DIFETTO DI STABILITÀ DEI RAPPORTI DI LAVORO - CONSEGUENZE - AZIENDE ESERCENTI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTI - DIRITTO ALLO SGRAVIO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464457-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) - IN GENERE - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - AZIENDE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE CON DIPENDENTI IMPIEGATI NEI TERRITORI DEL MEZZOGIORNO - SGRAVIO NELLA MISURA DEL DIECI PER CENTO DELLA RETRIBUZIONE ASSOGGETTATA ALLA CONTRIBUZIONE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONDIZIONE - EFFETTIVO ASSOGGETTAMENTO DELLE RETRIBUZIONI A DETTA CONTRIBUZIONE PER DIFETTO DI STABILITÀ DEI RAPPORTI DI LAVORO - CONSEGUENZE - AZIENDE ESERCENTI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTI - DIRITTO ALLO SGRAVIO - INSUSSISTENZA.*

Lo sgravio contributivo, sul complesso dei contributi da corrispondere all'i.N.P.S., che l'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968 n. 918 (nel testo fissato dall'art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968 n. 1089), e successive proroghe, contempla, con il primo comma, per le aziende industriali ed artigiane che impieghino dipendenti nei territori di cui all'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1967 n. 1523 (testo unico delle leggi sul Mezzogiorno), e poi, con il secondo comma, determina nella misura del dieci per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per la Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, è applicabile, alla stregua della stretta connessione fra le suddette Disposizioni, solo in favore delle imprese e con riguardo alle retribuzioni, che siano effettivamente assoggettate alla contribuzione per la disoccupazione involontaria, in relazione a rapporti di lavoro non muniti di stabilità. Tale stabilità, dovendo essere accertata, al fine in questione, secondo i parametri pubblicistici di cui all'art. 36 del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818, va, in particolare, riconosciuta in ordine ai rapporti di lavoro dei dipendenti di aziende esercenti pubblici servizi di trasporti, con conseguente insussistenza di un diritto delle stesse aziende al beneficio suindicato. (Conf 5570/88, mass n 460132).*

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1957 num. 818 art. 36, DPR 30/06/1967 num. 1523 art. 1, Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)