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Sez. U, Sentenza n. 5570 del 14/10/1988 (Rv. 460132 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - SGRAVIO PREVISTO DALL'ART. 18 DEL D.L. 30 AGOSTO 1968 N. 918 - RAPPORTI DI LAVORO NON MUNITI DI STABILITÀ - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1988-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460132-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - SGRAVIO PREVISTO DALL'ART. 18 DEL D.L. 30 AGOSTO 1968 N. 918 - RAPPORTI DI LAVORO NON MUNITI DI STABILITÀ - NOZIONE.*

Lo sgravio contributivo, sul complesso dei contributi da corrispondere all'INPS, che l'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968 n. 918 (nel testo fissato dall'art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968 n. 1089), e successive proroghe, contempla, con il primo comma, per le aziende industriali ed artigiane che impieghino dipendenti nei territori di cui all'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1967 n. 1523 (testo unico delle leggi sul Mezzogiorno), e poi, con il secondo comma, determina nella misura del dieci per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, è applicabile, alla stregua della stretta connessione fra le suddette Disposizioni, solo in favore delle imprese e con riguardo alle retribuzioni che siano effettivamente assoggettate, alla contribuzione per la disoccupazione involontaria, in relazione a rapporti di lavoro non muniti di stabilità. Tale stabilità, al fine in questione, deve essere accertata secondo i parametri pubblicistici di cui all'art. 36 del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818, e, pertanto, va riconosciuta solo in presenza di norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, od aziende pubbliche (fra le quali rientrano gli enti pubblici economici, quali i consorzi di bonifica), od aziende esercenti pubblici servizi, che prevedano la possibilità del datore di lavoro di far cessare il rapporto esclusivamente in presenza di concrete ipotesi di carattere oggettivo, tassativamente predeterminate (anche in forza di Atti negoziali), ovvero quando la stabilità stessa sia riscontrata con provvedimento del ministro per il lavoro e la previdenza sociale". (V 156/84, mass n 432405; (V 1492/82, mass n 419310; (Conf 3037/86, mass n 446041; (Conf 1155/86, mass n 444650; (Conf 4914/81, mass n 415659; (contra 4149/84, mass n 436101).*

Riferimenti normativi: DPR 26/08/1957 num. 818 art. 36, DPR 30/06/1967 num. 1523 art. 1, Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 1, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)