Sez. U, Sentenza n. 729 del 26/01/1994 (Rv. 485118 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - In genere (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di oo.pp.) | Durata - Termine - Scadenza - Successiva proroga del termine ex art. 1, comma quinto "bis", D.L. n. 901 del 1984 - Inammissibilità.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - In genere (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di oo.pp.)
In materia di espropriazione per pubblica utilità, la proroga del termine di durata dell'occupazione d'urgenza, disposta dall'art. 1, comma quinto "bis", aggiunto dalla legge di conversione n. 42 del 1985 al D.L. n. 901 del 1984, è condizionata alla circostanza che il predetto termine non sia già scaduto (e che l'occupazione sia ancora legittimamente in corso) all'atto dell'entrata in vigore della citata legge di conversione.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1984 num. 901 art. 1 CORTE COST., Legge 01/03/1985 num. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)