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Sez. 1, Sentenza n. 4201 del 06/05/1996 (Rv. 497421 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) | Proroga dei provvedimenti di occupazione temporanea - Presupposti - Occupazione in corso e non ancora scaduta alla data di entrata in vigore della legge di proroga - Occupazione scaduta precedentemente, ma dopo la realizzazione dell'opera pubblica - Conseguenze - Occupazione acquisitiva o accessione invertita - Diritto del proprietario al risarcimento del danno - Insorgenza dalla scadenza dell'occupazione legittima - Prescrizione - Decorrenza.
Stato
decisa il 1996-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497421-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.)

In materia di espropriazione per pubblica utilità, la proroga dei termini di durata dell'occupazione d'urgenza)nella specie, quella dei provvedimenti di occupazione temporanea, emessi in forza dell'ordinanza del Commissario del Governo per le aree colpite dal terremoto del 1980, disposta con l'art. 6 della legge 18 aprile 1984, n. 80) riguarda esclusivamente le occupazioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di proroga, come in concreto determinate dall'autorità amministrativa e non ancora scadute; con la conseguenza che, qualora il termine biennale dell'occupazione sia scaduto prima dell'entrata in vigore della legge di proroga e l'opera pubblica sia stata realizzata nel corso dell'indicato termine, il diritto del proprietario del suolo al risarcimento del danno, nei confronti della p.a., per l'occupazione acquisitiva (o cosiddetta "accessione invertita") sorge alla scadenza dell'occupazione d'urgenza e da essa inizia a decorrere il termine quinquennale di prescrizione di tale diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 CORTE COST., Legge 18/04/1984 num. 80 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)