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Sez. 2, Sentenza n. 2886 del 13/10/1971 (Rv. 354113 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN PARTICOLARE - SOTTOTETTI - APPARTENENZA AL PROPRIETARIO DELL'ULTIMO PIANO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354113-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN PARTICOLARE - SOTTOTETTI - APPARTENENZA AL PROPRIETARIO DELL'ULTIMO PIANO - LIMITI.*

Il criterio giurisprudenziale, secondo cui il sottotetto di un edificio in condominio appartiene di regola al proprietario dell'ultimo piano, e applicabile nei casi in cui il contrario non risulti dal titolo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)