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Sez. 2, Sentenza n. 1106 del 14/02/1980 (Rv. 404580 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TETTO - SOTTOTETTO - PARTE COMUNE - ESCLUSIONE - LIMITI - PERTINENZA DEL PIANO PIU ELEVATO - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1980-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404580-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TETTO - SOTTOTETTO - PARTE COMUNE - ESCLUSIONE - LIMITI - PERTINENZA DEL PIANO PIU ELEVATO - CONFIGURABILITA.*

Il 'sottotettò di un edificio in condominio, non essendo incluso tra le parti comuni indicate nell'art 1117 cod civ, non costituisce - in difetto di elementi contrari desumibili dal titolo - oggetto di comunione e, poiche esso, di regola, assolve una funzione isolante protettiva (dal caldo e dal freddo) del piano piu elevato, di questo costituisce normalmente una pertinenza, qualora non ne sia dimostrata una destinazione diversa. (V 2886/71, mass n 354113; (V 1285/64, mass n 301841; (V 1493/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)