Sez. U - , Sentenza n. 16335 del 18/06/2019 (Rv. 654577 - 02)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - REVOCA E SOSTITUZIONE | Art. 50, commi 8 e 9, d.lgs. n. 267 del 2000 - Natura di giusta causa di revoca - Configurabilità - Fondamento.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - REVOCA E SOSTITUZIONE
La previsione dell'art. 50, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 267 del 2000, che attribuisce al Sindaco il potere di revoca degli amministratori delle società partecipate dal Comune entro 45 giorni dal suo insediamento, integra di per sé una giusta causa di detta revoca, poiché tale disposizione ha una propria autonoma rilevanza rispetto alle prescritte regole statutarie ed assembleari e, fra l'ente locale e i menzionati amministratori, sussiste un rapporto di natura fiduciaria fondato sull'"intuitus personae".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 com. 9 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2383, Cod. Civ. art. 2449
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)