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Sez. T, Ordinanza n. 9819 del 16/04/2026 (Rv. 677646-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Atti impostivi in materia di contributo unificato - Impugnazione nella fase di merito - Legittimazione passiva della cancelleria o della segreteria dell'ufficio giudiziario che li ha emessi - Sussistenza - Titolarità del rapporto giuridico controverso in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2026-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677646-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di impugnazione degli atti impositivi in materia di contributo unificato, mentre in relazione alle fasi di merito la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario che ha emesso l'atto impugnato è l'unico soggetto legittimato ad agire e resistere, con conseguente difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la legittimazione esclusiva a proporre ricorso per cassazione spetta al Ministero, cui l'organo periferico fa capo, quale titolare del rapporto giuridico controverso, e ciò anche ove nei gradi di merito sia stata dichiarata la carenza di legittimazione con sentenza passata in giudicato.

Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62 com. 2, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 247, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 com. 1 lett. D CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)