Sez. U, Ordinanza n. 8810 del 03/04/2025 (Rv. 674049-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Contributo unificato - Natura di obbligazione tributaria "ex lege" - Omesso o insufficiente versamento al momento dell'iscrizione della causa - Invito al pagamento ex art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002 - Funzione di atto liquidatorio dell'imposta - Impugnazione ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 – Necessità - Legittimazione processuale passiva della cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario che ha emesso l'atto - Inadempimento della P.A. esentata dal versamento del contributo - Configurabilità - Esclusione - Ragioni. PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI) - IN GENERE - In genere.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Il contributo unificato ha natura di entrata tributaria e l'invito al pagamento ex art. 248 del d.P.R. n. 115 del 2002, in caso di omesso o insufficiente versamento all'atto di iscrizione della causa, rappresenta l'atto liquidatorio dell'imposta, contro il quale, nei confronti della cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario che lo ha emesso, i soggetti tenuti all'effettivo versamento devono necessariamente proporre l'impugnazione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non potendosi, invece, configurare un reale inadempimento in capo alle amministrazioni che abbiano prenotato a debito la relativa spesa, trattandosi di un debito solo virtuale la cui escussione si tradurrebbe, peraltro, in un pagamento dell'amministrazione a se stessa.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 9 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 11, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 14 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 10 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 247, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 248 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 280, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 158, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)