Sez. 3, Sentenza n. 6139 del 21/12/1978 (Rv. 395963 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA (NEI CONFRONTI DEI TERZI) - IN GENERE - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 2704 COD CIV - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA (NEI CONFRONTI DEI TERZI) - IN GENERE - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 2704 COD CIV - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Le Disposizioni dell'art 2704 cod civ, sulla data della scrittura privata nei confronti dei terzi, operano soltanto quando dalla scrittura medesima, in relazione alla sua data, si vogliano conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione in essa contenuta. Da cio consegue che l'inopponibilita della data della scrittura non registrata non vale quando la detta convenzione venga invocata non per il suo contenuto negoziale, ma come semplice fatto storico, che puo essere provato, come tale, con qualsiasi mezzo. (nella specie, la Corte ha ritenuto che bene il giudice del merito avesse ricavato la data di un contratto d'affitto di un'azienda dal documento non registrato del contratto stesso, trattandosi non gia degli effetti di esso tra le parti, ma dovendosi solo dimostrare che, nel momento in cui era stata effettuata una fornitura all'impresa, questa era gestita non piu dal proprietario dell'azienda ma dal suo affittuario, che era percio, egli solo, debitore del fornitore).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)