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Sez. 2, Sentenza n. 868 del 25/01/1995 (Rv. 489932 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE | Disciplina prevista dall'art. 2704 cod. civ. - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489932-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE

La disposizione di cui all'art. 2704 cod. civ., concernente l'efficacia della data della scrittura privata non autenticata (o non registrata) è dettata per la esclusiva tutela dei terzi ed opera, quindi, soltanto quando dalla scrittura si vogliano, in relazione a quella data, conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione contenuta nell'atto e non nel caso in cui la scrittura sia invocata come un mero fatto storico, del quale è consentita la prova con qualsiasi mezzo, anche con presunzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)