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Sez. 2, Sentenza n. 2267 del 14/03/1997 (Rv. 503009 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE | Muro perimetrale comune - Area di proprietà esclusiva di un condomino, contigua ad altre aree - Finestra aperta nella corrispondente sezione del muro perimetrale - Proprietà della finestra - Estensione - Chiusura dell'area previa erezione di una parete - Ammissibilità - Conseguente perdita di luce per le aree contigue - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503009-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE

Se una finestra, pur aprendosi esternamente su un muro perimetrale comune, internamente si apre nel perimetro di un'area di proprietà esclusiva, appartiene esclusivamente al proprietario di quest'area, pur se le aree altrui, contigue e non separate, ne ricevono la luce; pertanto se il proprietario di tale area esercita la facoltà di chiuderla (art. 841 cod. civ.) - nella specie erigendovi una parete - è irrilevante che da ciò derivi la perdita di luce dalla finestra per le predette aree contigue.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 841, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 901, Cod. Civ. art. 904

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)