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Sez. 2, Sentenza n. 1212 del 13/02/1999 (Rv. 523205 - 01)

PROPRIETÀ - FONDIARIA: ESTENSIONE - CHIUSURA DEL FONDO | Fondo gravato da servitù di passaggio - Legittimità della chiusura - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523205-01

PROPRIETÀ - FONDIARIA: ESTENSIONE - CHIUSURA DEL FONDO

Il proprietario del fondo gravato da servitù di passaggio ha facoltà di chiuderlo, ma deve lasciare libero e comodo, salvo un minimo e trascurabile disagio, l'ingresso ed il transito al proprietario del fondo dominante. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale aveva ravvisato una diminuzione modesta ed accettabile della comodità di esercizio della servitù nell'apposizione di un cancello sulla strada in cui la servitù si esplicava, fornito di apertura elettrica, citofono e telecomando di apertura collegati con le abitazioni dei titolari della servitù di passo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 841, Cod. Civ. art. 1064, Cod. Civ. art. 1067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)