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Sez. 2, Sentenza n. 1267 del 19/02/1996 (Rv. 495903 - 01)

PROPRIETÀ - ATTI DI EMULAZIONE - ABUSO DEL DIRITTO | Distanza tra le costruzioni pattiziamente stabilita - Azione per il rispetto dell'obbligo, promossa contro il vicino - Atto emulativo - Configurabilità - Esclusione - Mancanza di danno - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495903-01

PROPRIETÀ - ATTI DI EMULAZIONE - ABUSO DEL DIRITTO

Non può qualificarsi come atto emulativo (vietato dall'art. 833 cod. civ.) la pretesa del proprietario di un fondo volta a far valere in giudizio contro il vicino il rispetto di un obbligo contrattuale, come l'osservanza nelle costruzioni della distanza pattiziamente stabilita, senza che rilevi che tale violazione non si sia tradotta in un danno concreto ed effettivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 833

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)