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Sez. 2, Ordinanza n. 23451 del 17/07/2026 (Rv. 678948-01)

IMPRESA - REGISTRO DELLE IMPRESE | Cancellazione di società di capitali nel registro delle imprese - Natura costitutiva - Estensione di tale disciplina agli imprenditori individuali - Esclusione - Conseguenze sul processo. SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - ORGANI SOCIALI DURANTE LA LIQUIDAZIONE - - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678948-01

IMPRESA - REGISTRO DELLE IMPRESE

La disciplina di cui all'art. 2495 c.c. non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, sicché l'inizio e la fine di detta qualità sono subordinati all'effettivo svolgimento o al reale venir meno dell'attività imprenditoriale e non alla formalità della cancellazione dal registro delle imprese, che pertanto non incide sulla legittimazione e capacità processuale del titolare dell'impresa individuale.

Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2945, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)