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Sez. 1 - , Ordinanza n. 28658 del 15/12/2020 (Rv. 660018 - 01)

IMPRESA - IN GENERE | Cancellazione di società di capitali nel registro delle imprese - Natura costitutiva - Estensione di tale disciplina agli imprenditori individuali - Esclusione - Conseguenze sul processo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660018-01

IMPRESA - IN GENERE

La disciplina di cui all'art. 2495 c.c. non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, sicché l'inizio e la fine di detta qualità sono subordinati all'effettivo svolgimento o al reale venir meno dell'attività imprenditoriale e non alla formalità della cancellazione dal registro delle imprese, che pertanto non incide sulla legittimazione e capacità processuale del titolare dell'impresa individuale. (Ribadendo il principio, la S.C. ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del controricorso per carenza di capacità processuale della parte già titolare di impresa individuale cancellata dal registro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)