Sez. 5, Sentenza n. 17811 del 09/09/2016 (Rv. 640970 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Controversia relativa al rimborso di un tributo - Potere dell'Amministrazione di controdedurre con argomentazioni ulteriori rispetto a quelle della fase amministrativa - Ammissibilità - Limiti - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, in caso di impugnazione del rigetto di un'istanza di rimborso, l'Amministrazione finanziaria può prospettare argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle espresse in sede amministrativa nella motivazione del provvedimento negativo, formulando nel giudizio, nel quale il contribuente assume il ruolo di attore sostanziale, proprie controdeduzioni ai sensi dell'art. 23 d.P.R. n. 546 del 1992 sempreché afferenti all'oggetto della controversia, sicché il giudice tributario può rigettare la domanda di rimborso sulla base di un motivo esposto in sede processuale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)