Sez. 5 - , Sentenza n. 28333 del 05/11/2019 (Rv. 655893 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE | Imposta su beni mobili e servizi importati o acquistati - Soggetti residenti negli Stati membri UE - Diritto al rimborso - Condizioni - Onere della prova a carico del contribuente - Contenuto.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di IVA, il diritto del soggetto residente in Stato membro Ue a ottenere il rimborso, ai sensi dell'art. 38-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, dell'imposta relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati รจ riconosciuto solo se non abbia effettuato operazioni attive nel territorio italiano, ricadendo l'onere della prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del credito vantato sul contribuente, che nelle controversie di rigetto di istanze di rimborso riveste il ruolo di attore in senso sostanziale.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 ter CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)