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Sez. 2, Sentenza n. 1537 del 23/10/1972 Ud. (dep. 21/02/1973) Rv. 123287 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - EFFETTI - PRESUNZIONE LEGALE DI CONOSCENZA - RIFIUTO DELL'ATTO DA PARTE DEL DOMICILIATARIO - CESSAZIONE DELLA PRESUNZIONE - EQUIVALENZA AD AVVENUTA NOTIFICAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-10-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/123287-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - EFFETTI - PRESUNZIONE LEGALE DI CONOSCENZA - RIFIUTO DELL'ATTO DA PARTE DEL DOMICILIATARIO - CESSAZIONE DELLA PRESUNZIONE - EQUIVALENZA AD AVVENUTA NOTIFICAZIONE - ESCLUSIONE.*

La elezione di domicilio presuppone necessariamente la esistenza di un rapporto fiduciario fra il domiciliatario e l'imputato, in virtu del quale il primo si impegna a ricevere gli Atti destinati al secondo e a tenerli a sua disposizione: in considerazione di tale presupposto, le notifiche regolarmente eseguite al domicilio eletto, a sensi dell'art 1 71 cod proc pen, sono accompagnate dalla presunzione di conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, non suscettibile di contraria dimostrazione. Se il domiciliatario rifiuta di ricevere l'atto, tale rifiuto, dimostrando che il menzionato rapporto non sussiste o e rescisso, fa venir meno il presupposto della indicata presunzione e determina la inidoneita della elezione di domicilio a conseguire gli effetti ad essa ricollegati dalla legge, senza che, peraltro, il rifiuto stesso possa equivalere ad avvenuta notifica, perche non esiste nella legge penale, al contrario di quanto e previsto nella legge civile(art 138 e 141 terzo comma cod proc civ)alcuna norma in tal senso. (V 114773, anno 1970, e ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)