Sez. 4, Sentenza n. 7035 del 05/02/1982 Ud. (dep. 15/07/1982) Rv. 154664 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - RAPPORTO FIDUCIARIO TRA IMPUTATO E DOMICILIATARIO - NOZIONE - RIFIUTO DI RICEVERE L'ATTO - CESSAZIONE DEL RAPPORTO FIDUCIARIO - VALIDITÀ DELLA NOTIFICA - ESCLUSIONE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - RAPPORTO FIDUCIARIO TRA IMPUTATO E DOMICILIATARIO - NOZIONE - RIFIUTO DI RICEVERE L'ATTO - CESSAZIONE DEL RAPPORTO FIDUCIARIO - VALIDITÀ DELLA NOTIFICA - ESCLUSIONE.*
La elezione di domicilio è un atto mediante il quale viene indicato un rapporto fiduciario tra il destinatario degli Atti notificandi e la persona in condizione di ricevere detti Atti, indipendentemente dall'indicazione nominativa di uno soltanto di essi. La fiducia, poiché non può che intercorrere tra persone fisiche, deve intendersi riferita a tutti coloro che nel luogo eletto possono ritualmente ricevere l'atto notificato. Ove il legislatore, nel regolamentare l'istituto in questione, avesse ritenuto indispensabile un legame fiduciario unicamente tra destinatario dell'atto ed altra persona indicata nominativamente, non avrebbe usato l'espressione "domicilio", di cui all'art. 171 cod. proc. pen., ma avrebbe specificato ulteriormente, al fine di privilegiare il rapporto personale: sarebbe pertanto risultato secondario, se non addirittura irrilevante, la relazione tra il consegnatario indicato ed il luogo ove egli avrebbe dovuto ricevere l'atto. Il rifiuto della consegna dell'atto da parte del domiciliatario costituisce pertanto presunzione della inesistenza iniziale o della rescissione successiva del rapporto fiduciario col destinatario. (V. Mass. 140719/78 in senso conforme per il rifiuto del domiciliatario, con la precisazione che è valida la notifica se è avvenuta a mani di persona diversa dal domiciliatario). (V. Mass. N. 113606/70 nel senso che la restituzione dell'atto da parte del domiciliatario, dopo la notifica, non inficia la validità della stessa). (Conf mass n 149799; (Conf mass n 130164; (Conf mass n 123287; (Conf mass n 114773; (Conf mass n 108012; (Conf mass n 107288; (Conf mass n 104330; (Conf mass n 103142).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)