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Sez. 3, Sentenza n. 9955 del 08/07/1988 Ud. (dep. 15/10/1988) Rv. 179397 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - CONTRAVVENZIONI - BUONA FEDE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179397-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - CONTRAVVENZIONI - BUONA FEDE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

In materia contravvenzionale la buona fede acquista giuridica Rilevanza soltanto se si traduce, a causa di un elemento positivo estraneo all'agente, in uno stato soggettivo tale da escludere la colpa oppure se l'imputato prova di aver fatto quanto poteva per osservare la legge per cui nessun rimprovero può essergli mosso, neppure per negligenza o imprudenza. (Conf mass n 171448; (Conf mass n 178027).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)