diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 12459 del 15/10/1985 Ud. (dep. 24/12/1985) Rv. 171448 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - CONTRAVVENZIONI - IN GENERE - BUONA FEDE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - EFFETTI IN TEMA DI CONTRAVVENZIONE SULLE SOSTANZE ALIMENTARI.*
Stato
decisa il 1985-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171448-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - CONTRAVVENZIONI - IN GENERE - BUONA FEDE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - EFFETTI IN TEMA DI CONTRAVVENZIONE SULLE SOSTANZE ALIMENTARI.*

Al fine di escludere la responsabilità nelle contravvenzioni per la esistenza della buona fede è necessario che l'imputato provi di aver fatto quanto poteva per osservare la legge per cui nessun rimprovero può essergli mosso neppure per negligenza o imprudenza. Ne consegue che risponde del reato di cui all'art. 5 della legge 30 aprile 1962 n. 283 (sulla disciplina delle sostanze alimentari) il produttore di insaccati che condisca i propri prodotti con vino contenente metabisolfito il cui uso è vietato per queste operazioni ed abbia omesso di accertarsi se il vino stesso, che intenda usare, contenga o no degli additivi proibiti.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)