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Sez. 1 - , Sentenza n. 1452 del 18/01/2019 (Rv. 652804 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - IN GENERE | Prova dell'esistenza del negozio - Produzione in giudizio della scrittura - Necessità - Ammissione delle parti in ordine all'esistenza del negozio - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652804-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - IN GENERE

Per i contratti per i quali è prevista la forma scritta "ad substantiam", la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che, in un contratto di intermediazione finanziaria, aveva determinato la controprestazione dovuta dal cliente all'investitore in base ad una clausola, sottoscritta dall'investitore, che rimandava ad un "prospetto allegato riportante l'ammontare delle commissioni", prospetto mai prodotto, ma la cui esistenza era incontestata tra le parti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/02/1998 num. 58, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)