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Sez. 2, Sentenza n. 26174 del 14/12/2009 (Rv. 610976 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - IN GENERE | Prova dell'esistenza del negozio - Produzione in giudizio della scrittura - Necessità - Ammissione delle parti in ordine all'esistenza del negozio - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2009-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610976-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - IN GENERE

Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta "ad substantiam", la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)