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Sez. 2, Sentenza n. 1888 del 14/03/1983 (Rv. 426738 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA (PRINCIPIO DELLA COGNIZIONE) - FATTURA RECANTE MODIFICHE AI PATTI CONTRATTUALI - RICEVIMENTO DELLA FATTURA STESSA - PRESUNZIONE EX ART. 1335 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426738-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA (PRINCIPIO DELLA COGNIZIONE) - FATTURA RECANTE MODIFICHE AI PATTI CONTRATTUALI - RICEVIMENTO DELLA FATTURA STESSA - PRESUNZIONE EX ART. 1335 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ - LIMITI.*

La presunzione posta dall'art. 1335 cod. civ., secondo cui la proposta, l'accettazione, la loro revoca ed ogni altra dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia, non si applica quando quella dichiarazione prende una Forma consentanea alla sua propria natura ed il destinatario non abbia ragione di aspettarsi che essa abbia un contenuto diverso da quello esteriormente denunciato. Pertanto ove nella fattura vengano inserite delle modificazioni ai patti contrattuali di vendita non può presumersi la conoscenza e l'accettazione di tali modifiche da parte del compratore per il solo fatto del ricevimento della fattura, attenendo di regola la fattura al momento esecutivo di un contratto già concluso e di contenuto già noto al compratore, salvo che quest'ultimo non sia stato posto sull'avviso, e così abbia ragione di attendersi che essa contenesse anche una dichiarazione negoziale modificativa dei patti originariamente convenuti. (V 6237/80, mass n 409468; (V 4633/77, mass n 388422).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)