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Sez. 3, Sentenza n. 4819 del 09/11/1977 (Rv. 388422 - 01)

CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITA ESTERNA - RESPONSABILITA VERSO I TERZI - OBBLIGAZIONI CONSORTILI - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE N 377 DEL 1976 - ADEMPIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO - RIVALSA - NEI CONFRONTI DI TUTTI I SOCI DEL CONSORZIO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388422-01

CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITA ESTERNA - RESPONSABILITA VERSO I TERZI - OBBLIGAZIONI CONSORTILI - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE N 377 DEL 1976 - ADEMPIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO - RIVALSA - NEI CONFRONTI DI TUTTI I SOCI DEL CONSORZIO - AMMISSIBILITA.*

Qualora il Presidente che ha agito nel nome del consorzio abbia pagato un debito del consorzio stesso (per il quale non era sufficiente il fondo consortile) rispondendo illimitatamente a norma dell'art 2615 primo comma, seconda parte, cod civ, egli puo rivalersi nei confronti di tutti i soci consorziati, che hanno assunto i rischi per gli affari del consorzio, e non nei confronti dei soli componenti il consiglio d'amministrazione. (nella specie trattavasi di fatti anteriori all'entrata in vigore dell'art 3 della legge n 377 del 1976, che, modificando la disciplina civilistica dei consorzi, ha limitato in ogni caso la responsabilita al fondo consortile).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2615, Legge 10/05/1976 num. 377 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)