Sez. 3, Sentenza n. 1348 del 20/01/2009 (Rv. 606348 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | "Denuntiatio" del proprietario del fondo al coltivatore e al confinante - Forma verbale - Idoneità - Esclusione - Forma scritta - Necessità - Fondamento.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO
In materia di contratti agrari, per la comunicazione ("notifica") al coltivatore o al confinante della proposta di alienazione del fondo, ai fini della prelazione di cui all'art. 8 della legge n. 590 del 1965 e all'art. 7 della legge n. 817 del 1971, da parte del proprietario venditore, è richiesta la forma scritta "ad substantiam", non essendo idonea allo scopo l'effettuazione della stessa verbalmente. Infatti, la "denuntiatio" non va considerata solo come atto negoziale ma anche come uno dei due elementi (l'altro é l'accettazione, che integra l'esercizio positivo del diritto di prelazione) di una fattispecie traslativa avente ad oggetto il fondo agrario e, pertanto, deve rivestire necessariamente la forma scritta "ad substantiam", in applicazione dell'art. 1350 cod. civ., con inevitabili riflessi sul piano probatorio, non essendo, per questo, consentita la prova testimoniale "ex" art. 2725 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2725, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1965 num. 871 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)