Sez. 3, Sentenza n. 13211 del 31/05/2010 (Rv. 613161 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | "Denuntiatio" del proprietario del fondo al coltivatore e al confinante - Forma verbale - Idoneità - Esclusione - Forma scritta - Necessità - Fondamento - Procura finalizzata al compimento della "denuntiatio" - Obbligo della medesima forma scritta "ad substantiam" - Sussistenza.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
In materia di contratti agrari, la comunicazione ("notifica") al coltivatore o al confinante della proposta di alienazione del fondo, ai fini della prelazione di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e all'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, da parte del proprietario venditore, richiede la forma scritta "ad substantiam", dovendo per legge avvenire attraverso la notifica con lettera raccomandata. La "denuntiatio", infatti, non è solo un atto a contenuto negoziale, ma una vera e propria proposta contrattuale idonea a dare corpo, con l'accettazione da parte del destinatario, alla conclusione del contratto; ne consegue che anche la procura finalizzata al compimento di tale "denuntiatio" richiede, ai sensi dell'art. 1392 cod. civ., la medesima forma scritta "ad substantiam".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1392, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 871 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)