Sez. L, Sentenza n. 6817 del 07/04/2004 (Rv. 571918 - 01)
CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA | Legge regionale n. 45 del 1995 e relativa legge di interpretazione autentica - Enti consortili di nuova costituzione - Successione in tutti i rapporti di lavoro subordinato esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 45 del 1995 - Cessazione del rapporto dopo questa data ma prima della costituzione dei nuovi enti - Rilevanza - Esclusione.
CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA
In base al combinato disposto dell'art. 24, comma ventiquattresimo, della legge Regione Sicilia n. 45 del 25 maggio 1995 e dell'art. 31, comma secondo, della legge Regione Sicilia 27 aprile 1999 n. 10, quest'ultima norma di interpretazione autentica della precedente, i nuovi Enti consortili costituiti con la legge n. 45 del 1995 subentrano ai soppressi consorzi in tutti i rapporti di lavoro di natura subordinata, a tempo indeterminato o determinato, in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 25 maggio 1995 n. 45, a nulla rilevando che il rapporto di lavoro sia cessato prima della data di costituzione dei nuovi Enti.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 25/05/1995 num. 45 art. 24, Legge Reg. Sicilia 27/04/1999 num. 10 art. 31 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)