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Sez. U, Sentenza n. 6772 del 05/05/2003 (Rv. 562614 - 01)

CONSORZI - ACQUE PUBBLICHE (CONSORZI PER LA UTILIZZAZIONE DELLE) - IN GENERE | Nella Regione Siciliana - Legge regionale n. 45 del 1995 e relativa norma di interpretazione autentica - Enti consortili di nuova istituzione - Successione nelle posizioni insorte nell'ambito dei lavori di riassetto dell'alveo dei fiumi - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562614-01

CONSORZI - ACQUE PUBBLICHE (CONSORZI PER LA UTILIZZAZIONE DELLE) - IN GENERE

In tema di Consorzi di Bonifica, l'art. 24, comma secondo, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 1995, n. 45, il quale prevede che gli enti consortili di nuova istituzione subentrano ai consorzi soppressi "nei diritti e negli obblighi compatibili con le funzioni ad essi spettanti", è stato autenticamente interpretato dall'art. 31 della legge della medesima Regione 27 aprile 1999, n. 10, nel senso che le predette funzioni sono quelle attribuite dagli artt. 7 e 8 della stessa legge n. 45 del 1995. Tali funzioni comprendono, oltre a compiti di proposta, programmazione e progettazione, la realizzazione di opere occorrenti per utilizzare le acque a fini irrigui, ai sensi del comma 2, lett. g), del citato art. 8, mentre, per le opere pubbliche e gli impianti di bonifica e d'irrigazione, separatamente considerate dal comma 1 dello stesso art. 8 ed includenti le opere di complessiva sistemazione del corso di fiumi, si esauriscono in compiti di manutenzione e di vigilanza. È pertanto da escludere che l'ente consortile di nuova istituzione subentri, a titolo universale o a titolo particolare, nelle posizioni insorte nell'ambito di opere di sistemazione idraulica dell'alveo di un fiume.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 25/05/1995 num. 45 art. 7, Legge Reg. Sicilia 25/05/1995 num. 45 art. 8, Legge Reg. Sicilia 25/05/1995 num. 45 art. 24, Legge Reg. Sicilia 27/04/1999 num. 10 art. 31, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)