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Sez. 1, Sentenza n. 623 del 17/02/1975 (Rv. 373939 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - IN GENERE - MERA VOLONTA DI UN CONIUGE - IRRILEVANZA - POTERI (ED OBBLIGHI) DEL GIUDICE - IMPOSSIBILITA DEL CONSORZIO CONIUGALE - ACCERTAMENTO - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1975-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373939-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - IN GENERE - MERA VOLONTA DI UN CONIUGE - IRRILEVANZA - POTERI (ED OBBLIGHI) DEL GIUDICE - IMPOSSIBILITA DEL CONSORZIO CONIUGALE - ACCERTAMENTO - ESTENSIONE.*

In forza della testuale formulazione della legge 1 dicembre 1970, n 898 ed in armonia con i riflessi pubblicistici riconosciuti alla famiglia dall'ordinamento vigente, il divorzio non dipende dalla mera volonta del coniuge istante, ne viene pronunziato in base alla sola constatazione di una delle cause previste dall'art 3 della citata legge, ma costituisce il risultato dell'Esercizio del potere dovere del giudice di accertare, l'esistenza in concreto oltre che delle ipotesi tassativamente indicate in detta norma, anche dell'essenziale condizione della impossibilita di mantenere o ricostituire il consorzio coniugale. A tal fine, il giudice deve valutare la natura del conflitto insorto fra le parti, la condotta dei coniugi (da considerarsi non con limitato riferimento alla colpa della separazione personale, ma nell'arco dell'intera durata del matrimonio), la possibilita, o meno, di una sia pur parziale comunione spirituale, specie nell'interesse della prole, ed ogni altra rilevante circostanza. (V 1025/74, mass n 368971).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)