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Sez. 1, Sentenza n. 1025 del 12/04/1974 (Rv. 368971 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - IN GENERE - IMPOSSIBILITA DEL CONSORZIO CONIUGALE - ACCERTAMENTO - NECESSITA - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368971-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - IN GENERE - IMPOSSIBILITA DEL CONSORZIO CONIUGALE - ACCERTAMENTO - NECESSITA - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*

Secondo la testuale formulazione della legge 1 dicembre 1970, n 898, ed in armonia con i riflessi pubblicistici ancora riconosciuti alla famiglia dal nostro ordinamento, il divorzio non dipende dalla mera volonta del coniuge istante, ne viene pronunciato in base alla mera constatazione di una delle cause previste dall'art 3 della legge stessa, ma siffatta pronunzia e il risultato dell'Esercizio del potere-dovere del giudice di accertare, oltre l'esistenza in concreto delle ipotesi tassativamente elencate in detta norma, anche l'essenziale condizione della concreta impossibilita di mantenere o ricostituire il consorzio coniugale. Deve trattarsi, cioe di una definitiva irrimediabilita della disgregazione familiare che il giudice e chiamato in ogni caso ad accertare, valutando la natura del conflitto fra le parti insorto, la condotta dei coniugi (non con limitato riferimento alla colpa della separazione ma nell'arco dell'intera durata del matrimonio) la possibilita o meno di una sia pur parziale comunione spirituale, specie nell'interesse della prole, ed ogni altra rilevante circostanza. (nell'enunziare il principio di cui in massima, la SC ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale della legge predetta, questione sollevata, con riferimento all'art 24 cost, in relazione ad un preteso automatismo della pronunzia di divorzio). (V 263'74, mass n 367894).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 1, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)