Sez. 4, Sentenza n. 9167 del 06/02/2015 Ud. (dep. 02/03/2015) Rv. 262444 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE IN CASO DI INVESTIMENTO | Fuga dopo un investimento e omessa prestazione di assistenza stradale - Violazione del principio del ne bis in idem - Violazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 117 Cost. - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza - Ragioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE IN CASO DI INVESTIMENTO
E manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 189 cod. strada, sollevata in riferimento agli artt. 117 Cost. e 6 CEDU, giacché il comma sesto ed il comma settimo del citato art. 189 prevedono due distinte fattispecie di reato, di talché non è configurabile alcuna violazione del principio giuridico del ne bis in idem nel caso in cui le condanne per i due differenti reati siano inflitte con sentenze pronunciate in epoche diverse.
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 117 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 189
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)