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Sez. 1, Sentenza n. 10092 del 15/10/1997 (Rv. 508916 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Domanda di liquidazione - Devoluzione esclusiva alla cognizione della Corte d'Appello in un unico grado - Sussistenza - Mancanze delle stime amministrative - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 1997-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508916-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Le domande di liquidazione delle indennità di occupazione e di espropriazione, con riguardo a procedura ablativa instaurata secondo le previsioni della legge 22 ottobre 1971 n. 865, sono devolute alla cognizione della corte d'appello in unico grado, ai sensi degli artt. 19 e 20 di detta legge, anche quando siano formulate in assenza delle stime amministrative dei relativi crediti, tenendosi conto che le sentenze della Corte Costituzionale n. 67 e n. 470 del 1990, dichiarative dell'illegittimità di dette norme nella parte in cui contemplavano tali stime come condizioni di proponibilità delle domande medesime, non hanno inciso su quelle regole speciali di competenza, connesse alle esigenze dei procedimenti espropriativi contemplativi contemplati dalla citata legge.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)