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Sez. 1, Sentenza n. 5915 del 20/06/1994 (Rv. 487124 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Azioni ex artt. 19 e 20 della legge n. 865 del 1971 - Esperibilità - Condizioni - Mancanza della stima - Irrilevanza - Sopravvenienza - Sua rilevanza - Espropriazione per irreversibile trasformazione del fondo in costanza di occupazione legittima - Azione presso la Corte di Appello per la determinazione dell'indennità dovuta per l'occupazione - Legittimazione dell'espropriato fin dall'apprensione del bene - Sussistenza - Mancanza del decreto di esproprio - Quantificazione dell'indennità di espropriazione - Insussistenza delle condizioni per l'esperibilità dell'azione davanti alla Corte di Appello - Residuo diritto dell'espropriato.
Stato
decisa il 1994-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487124-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima

Le azioni accordate dagli artt. 19 e 20 della legge n. 865 del 1971, per la determinazione giudiziale delle indennità di espropriazione e di occupazione, sono esperibili, alla stregua della declaratoria di parziale illegittimità di dette norme di cui alle sentenze della Corte Costituzionale nn. 67 e 470 del 1990, a partire, rispettivamente, dall'adozione del decreto di espropriazione e dal verificarsi dell'occupazione, mentre non influente la mancanza della stima in sede amministrativa, la cui sopravvenienza rileva al diverso fine di segnare il decorso del termine di decadenza fissato per la proposizione della domanda. Ne consegue che, ove ricorra l'ipotesi di espropriazione per irreversibile trasformazione del fondo avvenuta in costanza di occupazione legittima, mentre sussiste la legittimazione dell'espropriato, fin dal momento dell'apprensione del suo bene da parte dell'espropriante, ad agire - davanti alla Corte di Appello, la cui competenza in materia non è venuta meno per effetto della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 470 del 1990 - per la determinazione dell'indennità dovuta per siffatta occupazione, difettano le condizioni dell'azione per la quantificazione, ad opera del detto giudice, dell'indennità di espropriazione, nell'assenza di un decreto di esproprio - che, peraltro, essendo ormai avvenuto il trasferimento della proprietà, non potrebbe più essere (validamente) emesso -, residuando, invece, il diverso diritto correlato alla perdita della proprietà da esercitarsi nelle forme ordinarie.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)