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Sez. 3, Ordinanza n. 20523 del 21/07/2025 (Rv. 675731-01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO | Udienza di precisazione delle conclusioni - Svolgimento ex art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020 - Sostituzione del giudice relatore dopo il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, ma prima della celebrazione dell'udienza cartolarizzata - Rispetto del principio di immutabilità del giudice d'appello - Sussistenza.
Stato
decisa il 2025-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675731-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO

Il principio di immutabilità del giudice d'appello ex art. 352 c.p.c., secondo cui il collegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali si è svolta l'ultima attività processuale (discussione o precisazione delle conclusioni), non è violato in caso di udienza di precisazione delle conclusioni tenuta ai sensi dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, convertito dalla l. n. 77 del 2020, con sostituzione del giudice relatore disposta dopo la scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito di note sostitutive di tale udienza e prima della sua celebrazione "cartolarizzata" con assegnazione della causa in decisione.

Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 4, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)